Aggiornamento Gae 2019, prorogata la data di presentazione delle domande

Libero Tassella

Aggiornamento Gae 2019, prorogata la data di presentazione delle domande. Dopo numerose richieste, il Miur si è deciso a due giorni dalla scadenza,a prorogare la data di presentazione dell’aggiornamento delle Gae. La nuova data è il 20 maggio alle ore 14.00. Tale data si intende solo come proroga del termine di presentazione della domanda ma non anche come termine di maturazione dei titoli che resta invece il 16 maggio.

Aggiornamento GaE 2019

Del resto è recidivo, la procedura è stata sempre complessa e si complica sempre di più a ogni aggiornamento con l’introduzione sempre di nuove variabili ed eccezioni, con un Decreto, tabelle, modulistica, note, allegati e il rompicapo della compilazione.
Inoltre non avrebbe dovuto usare un sistema con tante criticità che per i docenti si sta trasformando in un vero rebus.

Avrebbe dovuto poi a livello centrale e locale allestire un servizio di consulenza con personale competente per far fronte ai problemi che il docente incontra nella compilazione della domanda.

Aggiornamento GaE 2019

GaE e trasferimenti di provincia

Veniamo al trasferimento di provincia degli iscritti in GaE, materia delicatissima. È stato l’argomento più contestato di questo aggiornamento, i sindacati e la burocrazia ministeriale non lo volevano. Il DM è uscito in ritardo per dirimere proprio questo problema, ma sappiamo che nel DM già gli avvocati sono al lavoro per scoprire falle e per istruire ricorsi.Un già visto purtroppo.

Veniamo al trasferimento di provincia da chiedere con la domanda contestualmente all’aggiornamento delle graduatorie. Lo so che una parte di docenti è restia a spostarsi e altri materialmente non possono per motivi familiari e personali. Chi può però non deve pensarci su due volte e deve trasferirsi o nelle province dove le GaE sono esaurite o in quelle dove almeno il numero degli attuali iscritti non supera le poche unità anche in relazione alla grandezza della provincia per estensione geografica e numero di scuole.

All’inverso chi ha in questi anni sacrificato la sua vita lontano da casa e famiglia e ha accumulato un notevole punteggio, insegnando ogni anno e per tutti gli anni, realizzando così un incremento dall’ultimo aggiornamento di 60 punti per i soli titoli di servizio, ora può pensare di trasferirsi vicino casa per una supplenza annuale o per un’immissione in ruolo, sempre secondo scelte che restano personalissime. In questo campo nessuno può consigliare nulla.

Si può anche fare domanda solo per il ruolo in una provincia dove ci sono buone possibilità, e restare nella propria provincia nelle GI di prima fascia. Ci sono varie soluzione, compilando la sezione obbligatoria I del modulo domanda.

La casistica è varia, ma concludo dicendo tre cose:

  1. I docenti immessi in ruolo da GaE con decorrenza primo settembre 2019 non potranno fare per il 2019/20 domanda di Assegnazione provvisoria né di Utilizzazione provinciale e interprovinciale.
  2. Avranno la sede definitiva su organico di diritto su scuola e non su ambito e la sceglieranno dopo i docenti in GM 2016 e in Graduatoria regionale.
  3. Per l’anno successivo potranno invece fare domanda di trasferimento anche interprovinciale ma non di passaggio, potranno inoltre fare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale.

Aggiornamento GaE ed elenchi di sostegno, precisazione

Chi non ha dichiarato il titolo di sostegno nel precedente aggiornamento perché non ne era in possesso ma lo ha conseguito successivamente al 10 maggio 2014, data dell’ultimo aggiornamento, ora, pur essendo negli elenchi in coda, deve dichiararlo in questo aggiornamento 2019 nella sezione C3 per essere incluso a pettine negli elenchi di sostegno /speciali nel prossimo triennio.
Il titolo di sostegno deve altresì essere altresì ridichiarato da tutti coloro che sono negli elenchi di sostegno e anche loro devono compilare la sezione C3.

Aggiornamento Gae 2019, la 104 per avere la priorità nella scelta della sede

Si ha diritto ai benefici della legge 104/92 o per ragioni personali di cui all’articolo 21 si ha bisogno del certificato di handicap e del certificato di invalidità superiore ai 2/3, oppure la condizione di disabilita’ grave comma 6 art 33 legge 104, verificato di handicap con connotazione di gravità.

Oppure per assistenza a persona disabile grave bisognosa di assistenza continuativa e permanente con il seguente legame di parentela:

  • Figlio/a
  • Coniuge
  • Madre/ Padre
  • Fratelli e Sorelle se i genitori o sono defunti o totalmente inabili.

Altre situazioni non sono previste.

Bisogna fare riferimento per la documentazione da presentare in cartaceo all’USP al CCNI sulla mobilità del personale di ruolo

Preferenze, 104, riserve! Le devo ridichiarare?

Le preferenze le ho già dichiarate la volta scorsa, le devo ridichiarare? Sì, le devi ridichiarare. Dove sta scritto? Mi hanno detto di no. Sbagliato!!!!

Si tratta di leggere il decreto all’art. 1 comma 2 a pagina 5. E se non le dichiaro? I titoli di preferenza non ti vengono riconfermati per il prossimo triennio. Ti conviene? Credo di no.
Devo confermare e documentare anche il diritto alla 104 art 21 e 33? Certamente. E se non lo faccio?

A proposito della preferenza Q, cosa devo intendere per non meno di un anno?

1) L’anno si intende per i docenti un anno scolastico.
2) Per anno scolastico si intende:
a) 180 giorni anche non continuativi.
b) un servizio continuativo a partire fal primo febbraio fino agli scrutini compresi.

Aggiornamento GaE 2019, chi può essere reinserito?

Possono reinserirsi in GaE, barrando la casella R e aggiornando la loro posizione in graduatoria, tutti coloro che, già iscritti in graduatoria, sono stati esclusi dalle GaE perché non aveano prodotto o non avevano prodotto nei tempi domanda di permanenza e aggiornamento, ai sensi della legge 143/2004. Solo questi docenti possono ora reiserirsi, tutti gli altri depennati no.

Non possono reinserirsi i docenti in possesso del diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli e che sono stati depennati recentemente dalle GaE, comma 8 art.1 del DM. Non possono reinserirsi i docenti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo da GaE negli anni scorsi nella graduatoria per cui hanno rinunciato.

Non possono reinserirsi i docenti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo da Gae a seguito del piano di immissioni in ruolo di cui alla legge 107/2015 graduatoria nazionale.

Aggiornamento GaE e cambio provincia, come mi regolo?

1) Docente in GAE in provincia X e in GI prima fascia in provincia Y.

Può trasferire le Gae in un’ altra provincia da X a Z. e a Luglio può trasferire la GI da provincia Y ad un’ altra provincia ma solo se é in GI di prima fascia. Se é anche in graduatorie di seconda e di terza fascia di istituto nella provincia Y non può cambiare provincia e a luglio deve obbligatoriamente produrre domanda nella provincia Y, dove potrà indicare le stesse scuole che ha indicato nelle GI di seconda e terza fascia, compresa la scuola capofila. Per ulteriori informazioni leggere l’art. 9 bis del DM.

DM 374/2019 Modello B scelta sedi

1) Docente presente in GaE (precedente triennio 2014/2017) in una provincia X può trasferire la propria posizione in un’altra provincia Z (triennio vigente 2019/2022): per esempio da GaE Matera (2014) a GaE Milano (2019). Nel periodo dal 15 al 29 luglio 2019, se era inserito esclusivamente nella GaE 2014/2017 e senza aver mai presentato istanza per le Graduatorie di Circolo e di Istituto nel giugno 2017, scegliendo le nuove sedi si troverà – per trasposizione automatica – nella prima fascia della Graduatoria di Circolo e di Istituto del nuovo triennio 2019/2022. Soltanto in questo specifico caso non è prevista alcuna problematica di cancellazione da qualsiasi elenco.

2) Docente già incluso nelle graduatorie di seconda e terza fascia – inserito in GaE in qualsiasi forma giuridico-amministrativa – deve confermare con il modello B (periodo 15/7/2019 al 29/7/2019 ore 14) le medesime sedi già indicate nel 2017 per l’inserimento/aggiornamento della seconda e terza fascia di Circolo e di Istituto. Non può modificare la provincia di iscrizione e sarà trasposto in prima fascia secondo le sedi GIÀ selezionate. Per esempio sono iscritto nelle G.I. di prima e seconda fascia nella provincia di Matera e confermo con il modello B (prima fascia) le stesse sedi senza modificare scuola capofila inclusa.

3) Docente già collocato nelle graduatorie di seconda e/o terza fascia che chiede l’iscrizione in prima fascia GaE per un insegnamento X non impartito nelle sedi già indicate può sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche soltanto per il nuovo insegnamento X. Non è possibile modificare le sedi già inseite se nelle stesse risulti impartito tale insegnamento X.

La Sezione 5 del modulo domanda

Chi la deve compilare e chi no.

Riguarda docenti che, presenti negli Elenchi prioritari, hanno prestato servizio nel Salvaprecari o che non l’hanno prestato ma avevano comunque diritto a prestarlo negli anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12. Per questo zi legga legato 7 al DM.

Chi non ha prestato tale servizio e non aveva comunque titolo a prestarlo, non deve compilare questa sezione.

Chi ha prestato tale servizio o non lo ha prestato ma aveva comunque titolo a prestarlo e lo ha già dichiarato in precedenti aggiornamenti, ora non deve compilare questa sezione.

Chi invece ha prestato tale servizio o non l’ha prestato ma aveva comunque titolo a prestarlo ma non lo ha mai dichiarato in precedenti aggiornamenti per una o più annualità, allora deve compilare la sezione 5, indicando a fianco all’anno scolastico quanto richiede il modulo domanda, la valutazione é di 12 punti.
Ovviamente se in terza fascia per tale anno non deve compilare la sezione G del modello.

Consultare allegato 7 al DM per una corretta compilazione della Sezione 5.
Ricapitolando per i docenti in terza fascia che aggiornano GaE.

Concorso 2018 non é valutabile.

Concorso 2016 non è valutabile.

Diploma magistrale non è valutabile.

Sez. C1 indicare la graduatoria o le graduatorie da aggiornare per il prossimo trienni.

Sez C2 attenzione, pericolo, se la compilate e siete specializzati, non potrete più avere nomina su sostegno. Se C2 appare barrata nella pagina riassuntiva fare una dichiarazione punto q sez M.

Sez C3 va compilata da tutti i docenti che chiedono avendone il titolo di essere in elenco sostegno per il prossimo triennio.

Sez C4 va compilata dai docenti che avendone il titolo chiedono di essere in elenco lingua inglese primaria.

Sez. C5 riguarda solo quelli che hanno insegnato o avevano titolo a insegnare con il Salvaprecari e non lo hanno dichiarato nei precedenti aggiornamenti per i tre anni indicati nella sezione.

Passiamo ai titoli da aggiornare. Non vanno mai inseriti titoli già insrriti in passato e valutati.
Solo quelli non inseriti perché conseguiti dopo l’ultimo aggiornameto o mai dichiarati in passato.

La sez F1 riguarda chi vuole sostituire il titolo di accesso, avendo conseguito un nuovo titolo di accesdo più favorevole, ma non credo che questo riguardi molti di voi.

Nella sez F2 da comlilare per ogni graduatoria da aggiornare, mettere solo i titoli che avete maturato dal 2014 a oggi o non avete mai dichiarato e valutabili secondo la tabella di valutazione Allegato 2 per i docenti inseriti in terza fascia.

Nella Sez G quella che interessa tutti indicate con precisione il nuovo servizio prestato o quello non valutato in precedenza.
Il servizio potete farlo valutare come specifico oppure come non specifico, ma mai contemporaneamente come specifico e non specifico insieme.

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