Aggiornamento GaE: Tabella valutazione titoli, Modello 1 e DM

Flavia

Il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 è stato approvato.

Aggiornamento GaE

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato allatto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Aggiornamento GaE

La domanda dovrà essere inviata – esclusivamente – con modalità telematica tramite Istanze online dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019.

Tabelle di valutazioni titoli

Modello 1 aggiornamento GaE

Mettiamo a disposizione un Fac-Simile del Modello di presentazione della domanda di aggiornamento, permanenza, reinserimento, trasferimento, conferma, scioglimento riserva delle Graduatorie ad Esaurimento.

Ricordiamo inoltre che la compilazione del modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare, tutti i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modello 1

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