Assenze per malattia, normativa e retribuzione per il personale della scuola

L’articolo 17 e 19 del CCNL 2007 descrivono la normativa legata alle assenze per malattia del personale della scuola, sia per il personale di ruolo che per il personale precario.

Le assenze per malattia

La normativa vigente distingue tre diverse casistiche a seconda del contratto del dipendente, distinguiamo infatti le assenze per malattia per

  • personale con contratto a tempo indeterminato
  • personale con contratto a tempo determinato

Le assenze per malattia

Personale con contratto a tempo indeterminato Art 17 CCNL

Il personale della scuola di ruolo (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, docenti, DSGA etc) con contratto a tempo indeterminato devono attenersi all’articolo 17 del CCNL e possono assentarsi per un periodo di 18 mesi durante i quali la retribuzione varia in base alla seguente tabella:

  • dal 1° al 9° mese di malattia retribuzione al 100%
  • dal 10° al 12° mese di malattia il 90% della retribuzione
  • dal 13° al 18° mese di malattia il 50% della retribuzione.

Assenze dovute a gravi patologie

Nel caso di assenze dovute gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital , non si applicherà nessuna decurtazione alla retribuzione.

Ulteriori 18 mesi di malattia

Superato il periodo dei 18 mesi, il comma 2 dell’art 17 recita: “al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo”. Quindi ulteriori 18 mesi senza retribuzione, ma prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza, il CCNL stabilisce che “l’amministrazione proceda all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”.

Risoluzione del contratto dopo i 36 mesi di malattia

Superati i 36 mesi, e se il dipendente dovesse risultare completamente inidoneo al servizio, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Esiste anche la possibilità in alternativa alla risoluzione del rapporto che il dipendente possa essere spostato di mansione, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

Personale con contratto a tempo determinato

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato distinguiamo tra personale precario con contratto sino al 30 giugno o 31 agosto, e personale precario che lavora su supplenze brevi e temporanee.

Personale a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno o 31 agosto

Le assenze per malattia del personale a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno o 31 agosto sono regolate dal comma 3 e dal comma 4 dell’articolo 19 del CCNL.

Il posto viene conservato per 9 mesi ma la retribuzione varia in base a questa tabella:

  • nessuna decurtazione per i primi 30 giorni di malattia
  • decurtazione della retribuzione del 50% da 60 a 90 giorni di assenza per malattia
  • dal 4 mese di malattia non c’è più retribuzione

Il Comma 6 dell’articolo 19 del CCNL afferma che le assenze per malattia, anche se con riduzione della retribuzione non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

Personale a tempo determinato che lavora su supplenze brevi e temporanee

Per quanto riguarda le assenze per malattia del personale precario che lavora su supplenze brevi e temporanee si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Hanno diritto alla conservazione del posto per una durata non superiore ai 30 giorni all’anno, ma con retribuzione dimezzata (comma 10).

Approfondimenti

Malattia docenti: come e quando comunicarlo in segreteria: nello speciale scopriamo nel dettaglio come funziona l’assenza per malattia dei docenti, come fare il certificato medico, gli orari delle visite fiscali e cosa cambia dal punto di vista della retribuzione.

Fasce di reperibilità per la visita fiscale dei dipendenti del Pubblico Impiego: i diversi orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici (statali), ovvero: docenti, militari, forze dell’ordine, polizia, i privati in malattia Inps ecc…, sono fasce in cui ci deve essere reperibilità tassativa, che qualsiasi lavoratore pubblico assente per malattia è obbligato a rispettare cosi da permettere il controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

Certificato medico: come scaricarlo dal sito INPS: vediamo come scaricare il certificato medico direttamente dal sito ufficiale INPS, una procedura snella e semplice per verificare gli attestati di malattia.

Normativa

  • Articolo 17 CCNL 2007 – link
  • Articolo 19 CCNL 2007 – link
  • CCNL Scuola – link
  • Articolo 5 del Decreto Legg 12 settembre 1983 – link

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