In questo speciale di approfondimento a cura dell’Avv. Andrea Figliuzzi vengono dati alcuni chiarimenti in base a quello che sta accadendo nella convocazioni dei docenti dalla graduatorie di istituto negli istituti superiori, parliamo quindi di ITP in II Fascia.
ITP in II Fascia
Mi preme intervenire al fine di chiarire la situazione venutasi a creare nell’ultimo periodo in merito alle convocazioni dei docenti ai fini della stipula di contratti di supplenza e in particolar modo dei diplomati ITP, dove vari USP, unitamente agli Istituti Superiori, stanno applicando la nota n. 37856 del 28 agosto in maniera arbitraria, autonoma e del tutto illegittima in totale difformità da quanto disposto nella stessa, pur essendo il testo letterale molto chiaro.
Circolare Ministeriale
Con l’imminente inizio dell’anno scolastico il MIUR con la circolare n. 37856 del 28.08.2018 ha inteso fornire istruzioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli I.T.P. ai fini dell’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto. Ebbene, tale documento viene interpretato erroneamente. Tale circolare dispone che “dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalla II Fascia delle graduatorie di Istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018 emesse dal Consiglio di Stato che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti”.
Afferma, inoltre, che “nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio sulla base delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione”.
Inserimento degli ITP in II Fascia
la nota infine dispone, che “si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali”.
Non viene, pertanto, fornita alcuna indicazione relativamente all’eventuale esclusione degli Insegnanti Tecnico Pratici, il cui ricorso risulti ancora pendente, pur in assenza di provvedimenti giurisdizionali, richiedendo, al contrario, agli UU.SS.RR. di resistere sempre in giudizio.
Tale norma, pertanto regola gli inserimenti e non anche il mantenimento nella seconda fascia. Tale azione è volta a ridurre al minimo eventuali errori di segreteria nelle operazioni di inserimento di nuovi ricorrenti, già verificatisi nel precedente anno scolastico. Risulta, pertanto, evidente come l’inciso “si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali” vale unicamente per l’anno scolastico 2018/2019 e non ha valore retroattivo.
Il MIUR, pertanto, con il termine “inserimento” fa riferimento, come appena sottolineato, a nuovi e futuri provvedimenti e non anche il mantenimento nella seconda fascia, risultando i primi dei provvedimenti a carattere particolare, essendo per altro le graduatorie triennali e non annuali. Fin da subito, pertanto, mi sono attivato al fine di arginare questo comportamento illegittimo e totalmente arbitrario nei confronti di una categoria di docenti che rischia di subire un notevole danno a causa di un’errata interpretazione della circolare ministeriale, e garantire equità di trattamento a quella categoria di diplomati ITP che risultano inseriti in seconda fascia sulla scorta di procedimenti pendenti in ossequio al disposto della circolare n. 396352 del 12/08/2017 per cui “per i ricorsi ancora pendenti la scelta di codesta Amministrazione è di conformarsi al disposto della sentenza 9234 del 2017” disponendo, pertanto, che tutti gli insegnanti tecnico pratici che abbiano un ricorso pendente di impugnazione del D.M. 374/2017 vengano inseriti con riserva nelle II Fasce delle Graduatorie di Istituto.
Depennamento dalla II Fascia di Istituto
In conclusione, pertanto, affinchè possa legittimarsi un depennamento nei confronti di un ricorrente diplomato ITP le Amministrazioni dovranno attendere che si definiscano tutti i gradi di giudizio previsti dalla legge e solo, con l’ultimo e definitivo provvedimento, eventualmente sfavorevole al ricorrente, intraprendere le azioni consequenziali.
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Non ha senso che trovandosi in II fascia un ITP abbia diritto più di un laureato di III fascia a ricoprire posto su sostegno. È a dir poco vergognoso.
Sono stato depennato. Cosa devo fare affinché sia ripristinato quanti sopra detto?