Come richiedere l’insegnante di sostegno

Prendendo in considerazione quanto dice la legislazione italiana ogni studente con disabilità deve tassativamente avere al suo fianco l’insegnante di sostegno in qualunque scuola, iniziando dall’asilo fino alle superiori. Il compito di questa figura è estremamente importante, ed insieme agli insegnanti di ogni singola materia, deve supportare l’alunno o ragazzo per raggiungere degli obiettivi ben precisi.

Richiesta dell’insegnante di sostegno

Per avere maggiori dettagli sulla possibilità o meno di avviare la procedura per quanto concerne la richiesta dell’insegnante di sostegno, i genitori del ragazzo con disabilità devono tassativamente consultare l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza.

Successivamente i genitori dovranno rivolgersi all’ASL di residenza mettendo in atto la richiesta attraverso il patronato. Infatti, la condizione di handicap dell’alunno dovrà essere certificata rigorosamente da un organismo collegiale trovato da ciascuna regione nell’ambito delle ASL.

Insegnante di sostegno

Una volta che si ottiene il responso dell’ASL il Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva dovrà redigere la diagnosi funzionale che i genitori a loro volta dovranno dare alla scuola presso il quale vogliono far iscrivere il figlio per domandare l’avvio del procedimento che serve per avere nel corso di tutto l’anno scolastico l’insegnante di sostegno.

Il dirigente scolastico, una volta analizzato il tutto, inoltra immediatamente la domanda per richiedere l’insegnante di sostegno, indicando le disabilità del ragazzo da seguire e in particolar modo le ore da assegnare.

Richiesta sostegno, a chi va presentata?

L’assegnazione dell’insegnante di sostegno è prevista per quanto concerne gli alunni certificati dalla Legge 104/92 articolo 3 comma 1 o 3. Fatta l’iscrizione, con la presentazione della scuola della certificazione rilasciata dalla ASL a seguito di appositi controlli previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185 e dalla Legge 104/92, comprensiva della Diagnosi Funzionale (DF), la scuola procede ad inoltrare la domanda di personale docente.

Le proposte delle ore di sostegno, non vengono comunque avanzate come prima direttamente dalla scuola, ma da un nuovo organismo istituito dal decreto: il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT). Quest’ultimo ha il compito di avanzare la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna scuola per gli alunni e ragazzi con disabilità.

Quando un bambino ha bisogno del sostegno?

Un bimbo o ragazzo avrà bisogno del sostegno di un docente quando affetto da minorazione fisica, sensoriale o psichica che va a provocare difficoltà nell’apprendere e uno svantaggio a livello sociale.

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I riferimenti normativi

  • DPR 31 ottobre 1975, n. 970, link al documento, “Norme in materia di scuole aventi particolari finalità”
  • Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”, Gazzetta Ufficiale.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, Gazzetta Ufficiale.
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”, Gazzetta Ufficiale.
  • Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, Gazzetta Ufficiale.

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