Comitato di valutazione, compiti e componenti

In ogni istituzione scolastica è presente un Comitato di valutazione, la cui presenza non comporta alcun onere per la finanza pubblica, in quanto i membri che ne fanno parte non percepiscono alcun compenso.

Questo organo collegiale scolastico dura in carica tre anni, e attualmente è disciplinato dal comma 129 della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge buona scuola). In particolare, questo comma stabilisce i criteri circa la composizione e compiti di questo organo importante all’interno di ogni comunità scolastica. Conosciamolo meglio nei dettagli.

Comitato di valutazione

Cosa vedremo in questo speciale di approfondimento:

  • cos’è il comitato di valutazione
  • chi sono i componenti del comitato di valutazione
  • come vengono determinati i criteri per distribuire il bonus docenti
  • come avviene il parere del periodo di prova e formazione del personale docente neo immesso
  • i componenti esterni del comitato di valutazione.

Cos’è il Comitato di valutazione

Per valorizzare il merito dei docenti, il Ministero dell’Istruzione ha istituito a partire dal 2016 un Fondo del valore di 200 mila euro, da rinnovare annualmente. Il Ministro provvede a distribuire le risorse finanziarie disponibili nel fondo in base ad alcuni elementi come la dotazione organica dei docenti, la complessità di alcune specifiche istituzioni scolastiche e le aree più esposte ad un disagio scolastico ed educativo.

In media ogni istituto scolastico può contare su circa 24 mila euro, un importo che, tra le altre cose, serve attribuire dei “bonus” di retribuzione accessoria ad alcuni docenti particolarmente meritevoli.

I criteri di merito vengono stabiliti da parte del Comitato di valutazione dei docenti, mentre il Dirigente scolastico assegna la somma, accompagnandola con una congrua motivazione. Nella determinazione di criteri di merito e importo da destinare ai docenti con diritto al bonus il comitato di valutazione possiede una discreta autonomia.

Componenti del Comitato di valutazione

Presieduto dal Dirigente scolastico, il comitato di valutazione è formato da tre docenti della singola istituzione scolastica (due vengono scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio di istituto), due rappresentanti dei genitori (per scuola di infanzia e primo ciclo di istruzione) un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto (per il secondo ciclo di istruzione). A tali componenti si aggiunge un componente esterno che viene selezionato dall’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti tecnici, scolastici e docenti.

Poiché la legge n. 107 del 2015 non prescrive nulla al riguardo, il Ministero è intervenuto a ribadire che ogni scuola può decidere in maniera autonoma i componenti del comitato, e la votazione si svolge con scrutinio segreto e questo vale sia per i componenti scelti dal collegio dei docenti, che dal consiglio di Istituto.

Compiti del comitato di valutazione

Tra i principali compiti del Comitato di valutazione vi è quello di individuare i criteri più adatti per il riconoscimento del merito dei docenti. A tal fine il Ministero ha nominato un apposito comitato tecnico scientifico che predispone linee guida che valgono a livello nazionale per valutare il merito degli insegnanti.

Inoltre è compito del comitato esprimere un parere circa il periodo di prova e formazione per tutto il personale docente ed educativo. In tali casi al docente neo immesso viene assegnato un tutor dal collegio docenti.

Infine, sempre previa relazione del Dirigente scolastico, il comitato esercita competenze nel campo della riabilitazione docente (di cui all’art. 501 della legge 107). Ogni comitato deve impegnarsi a definire strategie e criteri nell’ambito delle tre aree professionali che riguardano i docenti:

  1. il contributo al miglioramento della singola istituzione scolastica;
  2. la garanzia di una qualità superiore dell’insegnamento;
  3. il successo scolastico e formativo degli studenti che fanno parte della comunità scolastica.

Componente esterno del comitato di valutazione

Spetta al direttore scolastico regionale nominare un membro esterno che faccia parte del Comitato di valutazione: a tal proposito il Ministero, con una nota specifica datata 5 Dicembre 2015, ha stabilito che tale componente esterno venga scelto tra di dirigenti scolastici e, se necessario, anche “tra il personale collocato in quiescenza da non più di tre anni”. Di conseguenza, in base a quanto riportato nella nota ministeriale, per i docenti non c’è spazio in tale ruolo.

Segui tutte le news su Zoom Scuola

Seguici su Facebook, Twitter, Instagram e Telegram

Laureata a pieni voti, specializzata sul sostegno, è una docente della scuola secondaria di II grado. Ha frequentato numerosi master e corsi di aggiornamento sulle tematiche legate ai "Bisogni Educativi Speciali" ed ai disturbi dell'apprendimento, da tempo collabora con zoom scuola e con altre testate giornalistiche on-line.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here