Conferimento supplenze docenti ad inizio anno scolastico

Con l’inizio dell’anno scolastico sono diverse le note che i vari USR hanno emanato nel proprio ambito, tutti i documenti si rivolgono ai Dirigenti Scolastici per favorire regolare avvio delle attività didattiche.

Clausola contratto sino all’avente diritto

SupplenzaCome è ormai chiaro dalla nota ministeriale 0037856 del 28-08-2018 che ha per oggetto “Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” i Dirigenti Scolastici non possono conferire incarichi sino all’avente diritto per cui l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano ha emanato un documento ufficiale indicante la procedura da seguire per la redazione dei contratti a termine.

Nella nota ci sono istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente per il corrente anno anno scolastico, e mette in luce che che per effetto di quanto disposto dall’art. 41 comma 1 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2016/2018, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine della supplenza (posto vacante e disponibile fino al 31 agosto 2019, posto disponibile fino al 30 giugno 2018).

Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. Pertanto i Dirigenti Scolastici, nelle more delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato da parte delle Scuole Polo, individueranno il personale docente destinatario della supplenza attingendo dalle attuali graduatorie d’istituto e avendo cura di specificare, nel relativo provvedimento d’individuazione, la clausola di cui all’art. 41 comma 1 del CCNL. Stessa clausola sarà apposta in calce al contratto.

Art. 41 comma 1 del CCNL comparto Scuola

L’articolo 41 comma 1 del CCNL Disposizioni speciali per la Sezione Scuola recita:

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

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