Il congedo parentale è un periodo in cui un genitore può astenersi dal lavoro, vedremo insieme cos’è, chi può richiederlo, come fruire di questa agevolazione e tutti gli aspetti economici legati allo stipendio ed ai pagamenti.
Cos’è il congedo parentale
Spesso i nostri lettori ci chiedono quanti giorni di congedo si possono prendere a scuola, oppure quando è possibile chiedere il congedo. Cercheremo di rispondere a queste domande in modo semplice e lineare.
Iniziamo col dire che il congedo parentale è concesso ai genitori sino ai 12 anni di vita del bambino e per un massimo di 6 mesi. I genitori lavoratori possono presentare la domanda secondo i tempi e i modi stabiliti dalla legge. Può essere chiesto contemporaneamente da entrambi i genitori per un periodo non superiore ad 11 mesi.
Quando richiedere il congedo parentale
La domanda di congedo parentale, da non confondere con il congedo per malattia del bambino, deve essere inviata almeno cinque giorni prima del periodo di astensione dal lavoro, questo è quanto recita l’articolo 12 del CCNL.
In particolare, il comma 8 dello stesso articolo precisa che se siamo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7 (cinque giorni prima), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
Come presentare domanda
Il genitore che vuole chiedere il congedo parentale ha diverse possibilità per inoltrare la domanda.
Il lavoratore infatti può rivolgersi al patronato, chiamare il contact center dell’Inps al numero verde 803164 o presentare la richiesta online sul sito dell’Inps. I lavoratori che scelgono l’ultima opzione devono attivare lo SPID necessario per accedere ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni e autenticarsi sul portale prima di navigare nella sezione “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.
Quanto spetta durante il periodo di congedo
Il genitore/lavoratore che ha chiesto il congedo parentale percepisce un’indennità (giornaliera) pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Il calcolo viene effettuato prendendo in considerazione la retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo nei primi 6 anni di vita del bambino.
La percentuale è del 30% anche dal compimento di 6 anni e 1 giorno, sino ad 8 anni di età solo se il reddito individuale del genitore che avanza la richiesta è 2,5 volte inferiore all’importo del trattamento minimo di pensione e se entrambi i genitori non hanno fruito nei primi 6 anni.
Non sono previste indennità in caso di congedo parentale richiesto dagli 8 ai 12 anni del figlio.
Ricapitolando:
- entro i 6 anni del bambino: 30% dello stipendio
- dai 6 agli 8 anni del bambino: 30% dello stipendio solo se reddito individuale basso (vedi i dettagli nel paragrafo sopra
- dagli 8 ai 12 anni del bambino: 0% dello stipendio
Congedo parentale del padre
Con la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (art. 4 comma 24 lettera a), è stato istituito il congedo del padre lavoratore anche adottivo e affidatario entro (e non oltre) il 4° mese di vita del bambino.
Questo periodo è stato prolungato con le leggi successive e in particolare con la Legge di Bilancio 2019 che stabilisce un numero massimo di 5 giorni entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’adozione oppure dall’affidamento.
Nello specifico il padre lavoratore può godere di 4 giorni di congedo parentale anche in via non continuativa, oppure di cinque giorni di congedo obbligatorio per tutti gli eventi (parto, adozione o affidamento). Il congedo facoltativo del padre invece anticipa la fine del congedo di maternità perché è condizionato dalla scelta della madre di non fruire di un giorno si può esercitare sono entro 5 mesi dal parto o dall’ingresso in famiglia del bambino.
Il padre lavoratore percepisce un’indennità giornaliera per il congedo parentale pari al 100% della retribuzione che viene corrisposta dall’Inps.
Cosa si può fare e cosa non si può fare durante il periodo di congedo
Un orientamento applicativo dell’ARAN per il comparto scuola ha chiarito che il docente in congedo parentale può partecipare ai corsi di formazione se il lavoratore decide di interrompere il periodo di astensione dal lavoro.
Ciascun genitore infatti può beneficiare del congedo parentale per un periodo continuativo oppure frazionato. La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che non si può chiedere il congedo parentale e svolgere attività diverse per cui è stato concesso, il genitore deve occuparsi esclusivamente del figlio e non può dedicarsi ad un secondo lavoro.
Violando l’obbligo di correttezza nei confronti del datore di lavoro, il genitore lavoratore che svolge attività diverse nel periodo di congedo parentale, può essere anche licenziato. Le norme del congedo parentale si applicato anche ai supplenti ossia a tempo determinato.
Segui tutte le news su Zoom Scuola