Differenza tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche

SiriaV

Oggi vediamo la differenza tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche, può capitare per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, emergenze come quelle del coronavirus) che il Sindaco o il governatore di una regione chiuda le scuole, o sospenda le attività didattiche, dunque qual’è la differenza?

Chiusura delle scuole

La chiusura delle scuole è un provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, questo comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni.

Chiusura e sospensione delle attività didattiche

Per quanto riguarda le assenze non devono essere giustificate e non comportano decurtazione economica o richieste di recupero delle giornate in cui non ci si è recati a scuola.

Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.

La sospensione delle attività didattiche

La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Assistenti amministrativi, Assistenti Tecnico e Collaboratori scolastici) sono tenuti a garantire il servizio.

Eventuali assenze del personale ATA nel periodo di sospensione deve esse giustificato.

In caso di sospensione delle attività didattiche i docenti non devono recarsi a scuola, a meno che non sia prevista attività inserita nel piano annuale, il docente che manca a questo appuntamento deve giustificare l’assenza.

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