Permessi per formazione: possono essere richiesti fino a 5 giorni all’anno

La disciplina che prevede la possibilità dei docenti di usufruire di permessi per formazione è specificata nell’articolo 64 del CCNL 29.11.2007 che si suddivide in due differenti comma: il primo è il numero 3 e il secondo è il numero 5. In entrambi troviamo delle specifiche differenti, al comma 5 dice che il personale insegnante ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, secondo eventuali criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto.

Docenti e permessi

I docenti hanno diritto, secondo quanto stabilito dall’articolo 64 del CCNL 29.11.2007, a beneficiare di giorni per incrementare le proprie competenze e per arricchire la propria formazione professionale. I permessi per formazioni che devono essere garantiti ai docenti secondo le modalità delle disposizioni contenute dei commi numero 3 e numero 5 del succitato articolo.

Permessi per formazione

Permessi per formazione: comma 3 e comma 5

Specifichiamo che non viene fatta distinzione alcune tra docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e insegnanti assunti con contratti a tempo determinato poiché il diritto di beneficiare di permessi per formazione è garantito per tutti.

Il comma 3 dall’articolo 64 del CCNL è inerente ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione o dalle istituzioni scolastiche, partecipando ai suddetti corsi di formazione si viene considerati in servizio e come tali non c’è assenza da giustificare, sono rimborsate anche le spese sostenute per il viaggio e per gli spostamenti fuori sede.

Nel comma 5 dall’articolo 64 del CCNL, inerente ai 5 giorni di permesso per formazione, non viene fatta specifica alcuna che gli stessi siano da considerarsi utili solo per corsi organizzati dall’Amministrazione, conseguentemente è possibile asseverare che i docenti hanno diritto ai permessi per corsi di formazione anche se gli stessi non sono organizzati dalle istituzioni scolastiche.

I 5 giorni di permessi per formazione spettano quindi a tutti i docenti, senza distinzione alcuna tra tipologia di contratto e materia insegnata.

Altri permessi:

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