Guida agli scrutini intermedi per docenti e dirigenti scolastici

SiriaV

Uno dei momenti più intensi dell’anno scolastico è quello degli scrutini intermedi che ha come protagonisti i docenti riuniti nel Consiglio di classe. L’obiettivo è quello di valutare gli apprendimenti degli alunni. Ecco come funzionano nello specifico gli scrutini intermedi.

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio intermedio

Il DPR 122/2009 stabilisce che la valutazione (periodica e finale) degli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado è affidata al Consiglio di classe con deliberazione a maggioranza presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. L’art. 4 comma 1 del DPR stabilisce inoltre che la valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs n.297 del 16/04/1994. È molto importante che il Consiglio di classe operi a maggioranza quasi assoluta per la validità delle deliberazioni.

Scrutinio intermedio

Proseguendo con le altre norme che disciplinano il Consiglio di classe, l’art. 79 del R.D. 653/1925 ancora in vigore, prevede che i voti vengano assegnati su proposta dei professori in base al risultato complessivo delle verifiche, scritte e orali, svolte a casa e a scuola, classificate durante il trimestre di riferimento o il periodo delle lezioni. Secondo il principio di trasparenza il docente deve motivare la sua proposta di voto in base ai criteri di valutazione del Collegio docenti. Il giudizio può essere motivato brevemente oppure spuntando un modulo dove sono indicate le aggettivazioni, è la scuola che sceglie modalità comuni per i docenti. In sede di scrutini intermedi e finali i voti non sono del docente ma proposti, e in particolare durante quelli intermedi si vota per alzare o meno un voto ad un alunno.

Nomina sostituzione docente assente scrutini

Il Consiglio di classe è un organo perfetto in sede di scrutini e non può mancare nessun componente tra cui deve essere indicato il segretario verbalizzante. Quando le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza i componenti del Consiglio di classe non possono astenersi dal voto, incluso il Presidente il cui voto prevale in caso di parità. Il dirigente scolastico, di norma, assume il ruolo di Presidente del consiglio, in caso di assenza può essere sostituito da un docente, un membro del consiglio o un loro delegato (art. 5/8 del DLgs 297/94). In molte scuole, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale è presieduto da un collaboratore del Dirigente scolastico estraneo al consiglio e all’istituto, in questo caso la sua presenza può essere determinante ai fini della validità della seduta. Anche i docenti possono essere sostituiti previa verbalizzazione nella seduta del Consiglio di classe, e la sostituzione può avvenire con un docente dello stesso Consiglio di classe o presente nell’istituto se di materia affine a quella del collega, se non è presente si può scorrere la graduatoria dei supplenti per la nomina.

Verbalizzazione dello scrutinio

Il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto modifiche relative alle modalità di verbalizzazione dei Consigli di classe per la scuola secondaria di I grado. La valutazione viene espressa in decimi per indicare i livelli di apprendimento del PTOF, e deve essere integrata con la descrizione dei processi formativi. Con un giudizio sintetico si esprime invece la valutazione sul comportamento. Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative, i docenti scrivono un giudizio sintetico sull’interesse e sui livelli di apprendimento.

Il verbale degli scrutini intermedi e finale contiene dunque i volti conseguiti dallo studente nelle singole discipline, i giudizi sintetici su comportamento, religione cattolica e attività alternative, livelli di apprendimento, valutazione di Cittadinanza e Costituzione.

Docenti che devono partecipare agli scrutini – docenti di sostegno, religione ed alternativa alla religione

La partecipazione agli scrutini intermedi e finali è un obbligo di servizio, non rientra nelle 40 ore annue previste dal CCNL/2007 art. 29 comma 3. I docenti di sostegno secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 297/1994 art. 315 comma 5, fanno parte del Consiglio di classe e hanno diritto di voto perché partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, in caso un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno devono esprimersi con un unico voto. La figura del docente di sostegno è molto importante perché partecipa al processo educativo di tutta la classe. Lo stesso discorso vale per l’insegnante di religione cattolica che partecipa agli scrutini intermedi e finali per gli studenti che si sono avvalsi dell’insegnamento della materia.

Leggi anche: Scrutinio finale, la sostituzione di un docente è retribuita?

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