INPS: esonero visita fiscale per depressione ed invalidità civile

Vincenzo

La visita fiscale è l’accertamento medico effettuato dall’INPS nei confronti del dipendente privato o pubblico che è assente dal lavoro per motivi di salute. Vediamo cosa è previsto nel caso specifico di depressione ed invalidità civile dei lavoratori.

La visita fiscale INPS

L’art. 5 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che la richiesta di visita fiscale nei confronti dei dipendenti assenti per malattia è un diritto del datore di lavoro, per valutare il loro effettivo stato di salute.

Il dipendente che si dichiara ammalato ha l’obbligo di farsi trovare presso l’indirizzo indicato sul certificato medico a partire dal giorno in cui è cominciato l’evento scatenante della malattia o patologia in atto (c.d. obbligo di reperibilità).

Visita fiscale INPS

Tale obbligo va osservato durante le fasce orarie di reperibilità, che per i dipendenti privati sono: ore 10-12 del mattino e 17-19 della sera (sia nei giorni feriali che festivi), mentre per quelli dipendenti presso la Pubblica Amministrazione sono: ore 9-13 e 15-18.

A seguito dell’accertamento il medico redige un verbale in cui scrive la sua valutazione circa la capacità o meno del lavoratore di svolgere la sua attività. Il verbale viene trasmesso telematicamente all’INPS, in modo da poter essere subito consultato dai soggetti interessati.

I casi di esonero della visita fiscale

Pur essendo obbligatoria in quanto stabilita dalla legge, sono previste specifiche eccezioni e casi di esonero dalla visita fiscale. Vengono esclusi dall’obbligo di reperibilità negli orari fissati per la visita fiscale i soggetti che hanno patologie gravi che richiedono terapie salvavita; coloro che hanno un’invalidità per “causa di servizio” riconosciuta nel DPR n. 834/1981 (patologie previste nella tabella A ed E allegate al decreto), i soggetti con “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

Ovviamente deve trattarsi di patologie riconosciute ufficialmente dalla Commissione Medica come:

  • aritmie gravi
  • problematiche gravi riguardanti gli organi
  • insufficienze renali e respiratorie di rilevante entità
  • malattie psichiatriche
  • patologie riguardanti il metabolismo

Una circolare INPS n. 95 del 2016 ha precisato al riguardo che la condizione di malattia deve essere tale da provocare una menomazione di rilievo funzionale in grado di compromettere lo svolgimento del lavoro.

Esonero visita fiscale per depressione

I medici e gli specialisti sono ormai concordi nel ritenere che la depressione è una vera e propria malattia, della quale soffre il 15% della popolazione nel nostro Paese. Le persone colpite da questa patologia hanno bisogno di essere tutelate, e quindi di assentarsi dal posto di lavoro come tutti gli altri dipendenti.

In genere, quando il medico visita il lavoratore depresso gli prescrive un periodo di riposo per dedicarsi ad attività piacevoli che possano distoglierlo dai pensieri negativi e farlo uscire dallo stato di tristezza permanente in cui è caduto. Nel certificato il medico stabilisce quanti giorni di riposo sono necessari, adducendo a motivazione di tale periodo proprio lo stato di depressione accertato che, in quanto tale, dà diritto a percepire l’indennità di malattia INPS a partire dal quarto giorno di assenza (mentre  primi tre giorni restano a totale carico del datore di lavoro).

Nel caso di lavoratori in stato di depressione, è previsto un esonero dalla visita fiscale solo quando il certificato compilato dal medico prescrive al dipendente una terapia che preveda la possibilità di uscire di casa per svagarsi. Ad avvalorare questo c’è anche la sentenza n. 6375/2011 della Corte di Cassazione, nel quale è statuito che il lavoratore può uscire di casa anche negli orari in cui dovrebbe essere reperibile, se è lo stesso medico curante a prescriverlo nel certificato.

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