Uscite ormai le graduatorie definitive docenti per il triennio 2017/20 si procede quindi alla riconvocazione del personale con incarichi a tempo determinato.
Lasciare supplenza al 30 Giugno per accettarne una al 31 Agosto
Ecco alcune importanti delucidazioni in merito a cosa bisogna sapere dopo aver accettato l’incarico a tempo determinato, nello specifico se un docente che ha assunto servizio per una supplenza fino al 30 giugno può lasciare questa per accettare una supplenza fino al 31 agosto?
La risposta è No, infatti l’accettazione di una supplenza e la successiva presa di servizio non ammettono la rinuncia della stessa per accettarne altre, questa è regolamentata dal Decreto Ministeriale 131/2007 art.3 c.4-5 (regolamento supplenze docenti art 3). Solo ed esclusivamente i contratti per supplenze di durata inferiore al termine delle attività didattiche possono essere risolti anticipatamente, ed esclusivamente nel periodo dell’ anno scolastico che va fino al 30 di aprile e per accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche come specificato nell’art. 8 comma 2 del DM 131/2007 (regolamento supplenze docenti art 8).
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
La risposta quindi alla domanda posso lasciare una supplenza al 30 Giugno fino al termine delle lezioni per una fino al 31 Agosto è no.
Completamento orario su sostegno
Vista la normativa circa le supplenze al 31 agosto vediamo ora il caso in cui un docente assume servizio per uno spezzone orario da una determinata classe di concorso, se può chiedere di completare l’orario con ore di sostegno.
Dal DM 131/2007 si evince che non si può chiedere il completamento il docente che non possiede i titoli di specializzazione sul sostegno, resta sottinteso che se risulta in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto anche se non specializzato verrà attribuito il completamento orario sino ad un massimo di 24 ore settimanali.
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