Malattia docenti: retribuzione, decurtazione giornaliera, come e quando comunicarlo a scuola

Oggi parliamo di malattia docenti, il personale della scuola che si ammala ha l’obbligo di comunicare la propria assenza tempestivamente secondo una specifica prassi. Vedremo nello specifico:

Assenza per malattia dei docenti

L’art. 55 del Decreto Legislativo 165/01 stabilisce che il certificato di malattia è inviato dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica all’INPS, l’ente lo inoltra all’amministrazione o al datore di lavoro, in questo caso al Dirigente Scolastico. Prima dell’introduzione di questo articolo, il lavoratore doveva inviarlo con lettera di accompagnamento entro 5 giorni dall’inizio della malattia con raccomandata AR.

Malattia docenti

Il certificato medico per giustificare l’assenza da lavoro è obbligatorio per assenze superiori a 10 giorni e, dalla terza assenza per malattia in un anno si invia anche se il lavoratore non si presenta per un giorno. È importante ricordare che le assenze certificate da un medico non convenzionato con il SSN non sono ammissibili e che, in caso di prestazioni presso strutture private, deve essere allegata anche la prescrizione di una struttura pubblica o medico del Servizio Sanitario Nazionale.

La retribuzione durante l’assenza per malattia

La retribuzione dei docenti assenti per malattia dipende dal tipo di contratto, vediamo dunque i vari casi nel dettaglio.

Personale assunto a tempo determinato

Per il personale scolastico, quindi sia docenti che personale ATA (assistenti tecnici, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), assunto a tempo determinato la retribuzione è pari al 100% per il primo mese di assenza, al 50% per il secondo e terzo mese.

Le assenze per malattia sino a 10 giorni vengono retribuite con trattamento base anche per i supplenti in carica fino al 31 agosto. Per queste categorie di docenti (o ATA) la durata della malattia non può superare i 3 mesi, tali assenze non interrompono il calcolo ai fini per l’anzianità di servizio.

I supplenti che sono nominati direttamente dal Dirigente scolastico hanno una retribuzione del 50% e la malattia non deve superare 30 giorni, superato il limite non c’è il più il diritto che ha ogni docente alla conservazione del posto di lavoro.

Personale assunto a tempo indeterminato

Nel caso di docenti assunti a tempo indeterminato invece la retribuzione è pari al 100% per i primi 9 mesi, al 90% per gli altri tre mesi e il 50% per i sei mesi successivi e la durata massima della malattia non deve superare i 18 mesi.

In caso di assenza per 10 giorni il docente ha diritto al trattamento base escluso il trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, oltre alla tredicesima e alla retribuzione di anzianità.

L’art. 71 del Decreto Legge 112/2008 stabilisce nel dettaglio la questione e prevede inoltre che dall’undicesimo giorno di malattia vengono applicate le disposizioni del CCNL di riferimento quindi scatta la retribuzione piena. La decurtazione prevista per i primi 10 giorni di malattia non è applicata in caso di infortunio sul lavoro a causa di servizio, ricovero ospedaliero o in day hospital, assenze per patologie gravi.

Decurtazione giornaliera per malattia docenti

In base al CCNL vengono introdotte delle decurtazioni giornaliere per ogni singolo giorno di malattia, che variano in base alla propria retribuzione professionale docenti. Di seguito la tabella di decurtazione giornaliera aggiornata valida da 1 a 10 giorni di malattia.

Tabella decurtazione lorda giornaliera per malattia

Casi in cui non è prevista la decurtazione giornaliera:

  • ricovero in ospedale
  • ricovero domiciliare
  • prognosi rilasciata dal Pronto Soccorso
  • day-hospital
  • day-surgery
  • convalescenza post ricovero
  • infortunio sul lavoro
  • gravi patologie

Orari della visita fiscale

Dal 1 settembre 2018 sono cambiati gli orari delle visite fiscali che si svolgono anche in caso di assenze della durata di un giorno e la competenza non è più dell’ASL ma del Polo Unico visite fiscali INPS.

Gli orari sono validi tutti i giorni inclusi giorni non lavorativi e festivi e sono la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. In caso il lavoratore debba allontanarsi per visite mediche e giustificati motivi, deve comunicare all’amministrazione la fascia oraria in cui è a casa.

Come comunicare a scuola l’assenza per malattia

Il personale docente che si ammala ha l’obbligo di comunicare al Dirigente Scolastico la propria assenza in modo tempestivo e comunque non oltre l’orario di inizio di lavoro del giorno in cui sono impossibilitati a prendere servizio.

La comunicazione può pervenire telefonicamente all’ufficio del personale all’apertura della scuola, questo serve per dare la possibilità di essere sostituito nelle attività didattiche dai colleghi. Non deve essere comunicato quindi in base al proprio orario di servizio ma in base agli orari di apertura dell’istituto scolastico proprio per permettere una gestione ottimale dell’assenza da parte di chi si occupa delle supplenze o delle sostituzioni (ufficio personale e/o vicepresidenza).

Il docente dopo la comunicazione dell’assenza ha 5 giorni di tempo per far pervenire il certificato medico con il relativo codice identificativo del numero di protocollo (PUC).

L’assenza va comunque comunicata formalmente attraverso un documento che spesso viene fornito dal personale della segreteria. Il modulo ha per oggetto la richiesta di assenza per malattia, i propri dati anagrafici (data di nascita, residenza, telefono) ed il periodo (dal / al). Il calce deve recare la data il luogo e poi va sottoscritto ed indirizzato al dirigente scolastico.

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