Fatta salva la decisione del singolo inserito in terza fascia GaE di dichiarare l’idoneità conseguita con il concorso ordinario a cattedre bandito nel 2016 delle GaE, che fanno riferimento, per la valutazione dei titoli alla tabella allegato 2 al DM.
Non valutabile idoneità concorso 2016 in GaE 2019
Sono state esposte ragioni autorevoli e argomentate con riferimenti normativi che portano a concludere circa la non valutazione dell’idoneità conseguita in detto concorso nell’aggiornamento delle GaE di terza fascia e a questo parere espresso da più consulenti noi ci uniformiamo nelle consulenze.
Vedremo se ci sarà un chiarimento ministeriale, ma a questo punto non credo, anche perché il comma 21 dell’art. 2 del DM esclude la valutazione dei concorsi di cui ai DDG 82/2012, DDG 105/2016 e DDG 106/2016 per i docenti di terza fascia.
Come accennato ognuno è libero di dichiarare l’idoneità , ma per non generare confusione e per essere corretti fino in fondo si può dichiararla nel punto Q della sezione M.
La dichiarazione diventa essenziale solo ai fini di un eventuale successivo contenzioso, precisiamo, che la dichiarazione dell’idoneità’ nel punto Q della sezione M non è affatto un motivo di esclusione dalle GaE.
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