Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2019 (Pensione 2019). Trattamento di quiescenza e di previdenza. Le indicazioni operative allegate nella circolare ministeriale, che condivisa con l’INPS, in attuazione del DM 727 del 15/11/2018, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2019.
Il Decreto Ministeriale fissa al 12 dicembre 2018 il termine ultimo per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle istanze di pensione e delle eventuali revoche, per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio è fissato, invece, al 28 febbraio 2019, tutti coloro che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019, dovranno:
- Presentare istanza di cessazione dal servizio, esclusivamente, attraverso la procedura web POLIS “Istanze ON Line” disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it);
- Presentare domanda per l’erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all’INPS;
Pensione 2019
Si sottolinea che è indispensabile presentare la domanda di dimissioni per poter successivamente accedere al trattamento pensionistico. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell’apposita tabella allegata alla circolare ministeriale.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, c. 257, della L. 208/2015, modificato dall’art. 1 , c. 630 della L. 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il 12 dicembre 2018 ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.
Accertamento del diritto alla pensione
L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato da parte delle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che verranno comunicati con una nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancato diritto al personale scolastico che abbia prodotto domanda di dimissioni.
Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro
Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico è stato abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 confluito nell’art. 509, comma 5 del decreto legislativo n. 297/1994. Tuttavia, l’art. 1, comma 257 della legge 208/2015 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età.
Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l’emissione di un provvedimento motivato. Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio oltre il limite di età per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.
E’ inoltre necessario richiamare l’attenzione su quanto previsto dalla l. 125/2013, la quale fornendo l’interpretazione autentica dell’art. 24, c. 4 della l. 201/2011 (riforma Fornero), ha statuito che il limite per il collocamento d’ufficio (65 anni per i dipendenti dello Stato) non è stato modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Piattaforma pensioni 2019
Al fine di organizzare tutte le attività inerenti le future cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 e gli adempimenti connessi con le procedure per la determinazione dell’organico previsionale per l’anno scolastico 2019/2020, si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire nell’apposita piattaforma, entro e non oltre il 20 dicembre.
Tale dichiarazione dovrà necessariamente riportare:
- Il servizio di ruolo e pre-ruolo con ritenute tesoro;
- Tutti i periodi computati, riscattati e/o ricongiunti;
- Il servizio militare;
- Le supervalutazioni per servizio prestato all’estero o presso scuole speciali o per il riconoscimento di un’invalidità pari o superiore al 74% in base alla L. 388/2000;
- Eventuali aspettative senza assegni per motivi di studio/ famiglia e/o assenze ingiustificate;
- La data di inizio e fine di ciascun servizio segnalato;
- Il protocollo e la data di presentazione delle istanze di computo/riscatto e di ricongiunzione a suo tempo inoltrate all’ufficio scolastico;
- Le istanze presentate all’INPS gestione ex INPDAP dopo il 1° settembre 2000;
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