Permesso per matrimonio: congedo per docenti e personale ATA

Beatrice

Prima o poi arriva per tutti il momento di sposarsi, anche per i docenti e per il personale ATA. Anche loro in occasione del matrimonio hanno diritto a permessi e congedi, così come previsto dal CCNL. Scopriamo insieme chi può richiederli e come funzionano.

Cos’è il permesso per matrimonio?

Il permesso per matrimonio, così come il congedo parentale è un periodo che viene concesso ai lavoratori in occasioni particolari. Per quanto riguarda il personale docente e ATA possono usufruire di 15 giorni di permesso consecutivi così come stabilito dal CCNL 2007 (art. 15 comma 3) e confermato dal Contratto 2016/2018. All’art. 19 comma 12 del Contratto viene specificato che possono godere di quindici giorni di permesso in occasione del matrimonio sia il personale di ruolo che non di ruolo. Il congedo matrimoniale comprende anche weekend ed eventuali giorni lavorativi.

Permesso per matrimonio

Chi può richiedere il permesso retribuito per il matrimonio?

Il permesso retribuito per il matrimonio, è uno dei tanti strumenti a disposizione dei lavoratori, come il congedo di paternità e può essere richiesto dal personale docente e ATA assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Per esempio un docente o un ATA che deve sposarsi a settembre con contratto in essere sino al 30 giugno oppure sino al 31 agosto, non può usufruire del congedo per matrimonio.

Il congedo per matrimonio vale anche per le unioni civili?

La Legge Cirinnà ha aperto il dibattito sul congedo matrimoniale estendendolo alle unioni civili anche loro infatti ne hanno diritto. L’INPS è intervenuta per fare chiarezza sulle differenze tra matrimonio civile e unione di fatto, ricordando che dal punto di vista previdenziale, la legge equipara le coppie di fatto a quelle unite in matrimonio. Per questo motivo le coppie omosessuali che si uniscono civilmente hanno diritto al congedo per matrimonio. Si precisa che i 15 giorni di astensione dal lavoro per il matrimonio sono regolarmente retribuiti.

Congedo matrimoniale per seconde nozze: è concesso?

Potrebbe sembrare un paradosso, eppure non lo è. Per le nozze religiose senza effetti civili non spetta il congedo per matrimonio. Il personale docente e ATA che si sposa solo in chiesa  non può dunque usufruire del permesso di 15 giorni retribuiti. Il congedo matrimoniale invece è concesso in caso di seconde nozze. Il requisito per usufruire di questo diritto è il rito civile. Dopo il divorzio non è possibile sposarsi in Chiesa, salvo che non sia stato predisposto l’annullamento della Sacra Rota, però in caso di nozze in Comune si possono trascorrere 15 giorni a casa per organizzare il tutto senza decurtazioni dallo stipendio.

Come richiedere il congedo per matrimonio?

Il personale docente e ATA che deve presentare la richiesta di congedo per il matrimonio, deve inoltrare la domanda in anticipo e comunque entro i 6 giorni dalla data delle nozze. La richiesta si presenta su un semplice foglio bianco che deve riportare i dati anagrafici del richiedente, la data delle nozze, la decorrenza e la durata del permesso e la firma. Inoltre il richiedente deve presentare il certificato di matrimonio appena disponibile.

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