I contratti riguardanti le supplenze temporanee del Personale ATA verranno prorogati fino al 31 agosto, in base al comma 7 dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale numero 430.
Personale ATA proroga contratti
A breve arriveranno molte novità che riguarderanno il personale ATA (Ausiliario Tecnico Amministrativo), cioè tutti i dipendenti amministrativi e non che lavorano all’interno di una scuola, sia essa primaria, secondaria di I o II grado.
Secondo quanto scritto nel Decreto Ministeriale del 13 dicembre del 2000, nell’articolo 1, le supplenze temporanee per il personale ATA possono essere protratte oltre il termine delle attività didattiche. Nel momento in cui il personale a tempo indeterminato e il supplente annuale non fossero sufficienti per il regolare svolgimento delle attività, per esempio durante gli esami di stato, sarà possibile prolungare l’incarico ai supplenti temporanei. Il prolungamento di una supplenza non è altro che una continuazione del contratto precedente e per il personale ATA è regolata da una nota emanata dal MIUR all’inizio di ogni anno scolastico.
Nel caso in cui, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche (compresi gli esami di Stato), negli istituti scolastici risultassero insufficienti o assenti le figure professionali come quelle dell’assistente tecnico e quelle dell’assistente amministrativo, nonché del collaboratore scolastico, il dirigente scolastico può prorogare le supplenze, in modo da garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività didattiche.
Come richiesto dalla circolare del 19 aprile del 2018 del Ministero dell’istruzione, le proroghe possono essere richieste solo se effettivamente necessarie e se riguardano il recupero dei crediti scolastici, lo svolgimento degli esami di stato e le operazioni di avvio dell’anno scolastico (la formazione delle classi, l’aggiornamento delle graduatorie ATA d’istituto, l’attuazione dei concorsi in atto).
Per essere autorizzate, le richieste motivate devono essere mandate agli uffici scolastici regionali (come ad esempio all’Usr Sicilia, Usr Campania o Usp Milano). Coloro invece che sono stati chiamati a ricoprire una supplenza su posto privo di titolare rimangono in servizio fino al 31 agosto.
La nota con protocollo 20117 richiama le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento per quanto riguarda le supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite dal MIUR attraverso la Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.
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Proroghe per il personale ATA
Le proroghe devono, essere richieste direttamente dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità e qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste dei dirigenti devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Nelle motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico come ad esempio adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto.
Come già negli anni scolastici scorsi, saranno i dirigenti scolastici ad autorizzare sotto la propria diretta responsabilità le eventuali proroghe dei contratti del personale ATA in servizio, valutando le prioritarie esigenze di funzionamento dell’istituzione stessa, secondo i parametri indicati dalla nota MIUR.
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