Procedura straordinaria abilitazione scuola di I e II grado, scheda di sintesi

Redazione

Di seguito la scheda di sintesi per la procedura straordinaria abilitazione scuola di I e II grado stilata dalla UIL Scuola. Il 28 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato il bando per la partecipazione alla procedura straordinaria per l’abilitazione. Vediamo bel dettaglio chi può partecipare e quali sono i termini delle istanze.

Nella scheda:

Procedura straordinaria abilitazione termini di partecipazione

Le istanze di partecipazione alla procedura straordinaria abilitazione sono già attive sul portale del Ministero, sono aperte dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Alla procedura possono partecipare sia i docenti di ruolo che non di ruolo.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione si presenta in modalità telematica previo possesso delle credenziali SPID;

In alternativa si può presentare domanda attraverso Istanze on Line (POLIS).

Se l’accesso è attraverso istanze online: una volta “entrati” in polis, nella home non è presente il link relativo all’inoltro della domanda. Bisogna “cliccare” sul proprio nome in alto a destra e verrà visualizzata la voce “area riservata” all’interno della quale si trova il link “Piattaforma concorsi e procedure selettive” utile per la compilazione dell’istanza.

Procedura straordinaria abilitazione

Requisiti di accesso: Titoli e servizio

Titoli di accesso

Per tutti gli aspiranti: essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta: laurea valida per l’insegnamento della classe di concorso prescelta o diploma per gli ITP. Non è richiesto il possesso dei 24 CFU.

Servizio

Per tutti gli aspiranti: almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi, svolti tra il 2008/09 e il 2019/20 anche in scuole non statali e/o nei percorsi IeFP e in qualunque ordine di scuola (es. anche scuola primaria o della infanzia).

Servizio specifico

  • docenti non di ruolo: almeno una delle tre annualità utili deve essere stata svolta necessariamente nella classe di concorso richiesta. (es. due anni nella scuola primaria e uno nella classe di concorso di I o di II grado corrispondente a quella richiesta per la procedura abilitante)
  • docenti di ruolo: non è necessario aver svolto l’anno di servizio specifico nella classe di concorso richiesta per la procedura abilitante.

Cosa si intende per annualità di servizio

Si considera valido il servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Servizio svolto su posto di sostegno

Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico per i docenti non di ruolo.

Il docente non di ruolo potrebbe avere tre annualità di cui due prestate sul sostegno senza titolo purché la terza sia specifica sulla classe di concorso richiesta. Se, invece, ha tre annualità interamente prestate sul sostegno non potrà accedere alla procedura.

Il docente di ruolo: per il docente di ruolo non c’è invece l’obbligo di aver prestato servizio specifico per la classe di concorso richiesta, per cui potrebbe avere tre annualità anche interamente prestate sul sostegno e potrà ugualmente accedere alla procedura.

Nella schermata della domanda online in cui si chiede il numero degli anni di servizio non è necessario inserire servizi superiore ai 3 anni richiesti.

Contributo di partecipazione alla procedura

Per partecipare alla procedura speciale per l’abilitazione è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 15,00.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura finalizzata all’abilitazione indetta ai sensi articolo 1 del decreto legge n. 126/2019 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato”.

oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della piattaforma e a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.

È possibile concorrere per una sola classe di concorso per cui si posseggono i requisiti richiesti (anche se si hanno i requisiti per più classi di concorso): I o II grado.

Non è prevista la procedura per il sostegno.

Sono escluse dalle procedure concorsuali le seguenti classi di concorso:

  • A029 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
  • A066 – trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
  • B001 – Attività pratiche speciali;
  • B029 – Gabinetto fisioterapico;
  • B030 – Addetto all’ufficio tecnico;
  • B031 – Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
  • B032 – Esercitazioni di pratica professionale;
  • B033 – Assistente di Laboratorio – ex C999 II GRADO PERS. I.T.P. (L.124/99,ART.8 COM.3).

È possibile l’iscrizione in una sola regione.

Prova Computer based

La prova Computer based:

  • ha la durata di 60 minuti
  • consiste in 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta

Le 60 risposte chiuse saranno ripartite in:

  • 40 quesiti – competenze disciplinari relative alla classe di concorso;
  • 20 quesiti – competenze didattico/metodologiche.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa.

La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 42/60.

Non sono oggetto di valutazione né gli anni di servizio, né eventuali titoli posseduti.

Percorso di abilitazione

Tutti coloro che supereranno la prova con un punteggio minimo di 42 confluiranno in un elenco non graduato.

Docenti non di ruolo: il percorso di abilitazione è subordinato all’ottenimento di una supplenza fino ad almeno il 30/6:

  • anche in altra regione rispetto a quella in cui si è superata la prova;
  • fin quando non si è individuati per una supplenza non sarà possibile abilitarsi;
  • la supplenza può essere anche per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto alla classe di concorso per cui si è superata la prova;
  • la supplenza può inoltre essere svolta sia nella scuola statale che paritaria.

Docenti di ruolo: a tali docenti non potrà ovviamente essere assegnata una supplenza perché già assunti a tempo indeterminato. Pertanto, l’effettuazione del percorso di abilitazione, sarà regolamentato con successivo decreto.

Per tutti i docenti: durante il percorso di abilitazione si dovranno conseguire i 24 CFU, se non si possiedono, a proprie spese.

La prova da sostenere, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, sarà orale e sarà disciplinata con successivo decreto.

Si ricorda che la procedura non prevede immissioni in ruolo.

L’abilitazione sarà spendibile:

  • docenti non di ruolo: iscrizione nella II fascia di istituto;
  • docenti di ruolo: anche ai fini di un eventuale passaggio di cattedra e di ruolo.

Link alla scheda Uil

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