Proroga dei contratti di supplenze del personale ATA

Luisa Pacella

Il 9 maggio scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota numero 21703 che autorizza le proroghe fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA, per l’anno scolastico in corso. Con questa nota il Miur dà le istruzioni necessarie per inviare agli Uffici Scolastici Regionali le richieste di proroga.

Nota proroga contratti di supplenze del personale ATA

Non molto diversa da quella degli anni precedenti la circolare, che è stata fortemente voluta dalla Flc CGIL, assicura e organizza la regolare funzionalità dei servizi scolastici.

La nota del MIUR stabilisce che le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici direttamente agli uffici scolastici regionali solo nei casi di effettiva necessità. Le motivazioni di proroga possono riguardare il recupero dei debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, le attività relative agli esami di stato e tutte quelle situazioni eccezionali che possono compromettere lo svolgimento dei servizi d’istituto.

Proroga dei contratti di supplenze del personale ATA

Il testo della nota

Oggetto: Contratti di supplenze personale ATA – Proroghe

Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).

La nota dal sito Cgil

Personale ATA: proroga dei contratti sino al 31 Agosto

I profili professionali rientranti nella categoria del Personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico) che sono stati assunti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno possono ottenere la proroga fino alla fine delle attività didattiche ed oltre, cioè fino al 31 Agosto.

Proroga: cosa dice la normativa

A stabilire al possibilità di una proroga delle attività per questa tipologia di personale scolastico è il comma 7 dell’art. 1 del D.M. 13/12/2000 N. 430. Nello specifico, il decreto ministeriale fa riferimento a quei casi in cui non sia possibile assicurare lo svolgimento delle attività che sono ulteriormente necessarie (ad esempio nel periodo tra la conclusione delle lezioni e la conclusione delle attività scolastiche, compresi gli esami), in cui il Dirigente scolastico può disporre la proroga delle supplenze personale ATA  in scadenza al 30 Giugno per evitare di interrompere un pubblico servizio.

La circolare MIUR del 19-04-2018 ribadisce ulteriormente questo principio ormai acquisito. La proroga, però, può essere chiesta solo quando è strettamente necessario, cioè nel momento in cui non sia possibile svolgere le attività impiegando altro personale supplente o assunto a tempo indeterminato.

Chi può ottenere la proroga del contratto

I Dirigenti possono inviare richieste motivate ai competenti Uffici scolastici regionali, al fine di ottenere l’autorizzazione alla proroga dei contratti in scadenza. Nello specifico, i Dirigenti scolastici devono fornire la prova della sussistenza di attività riguardanti gli esami di Stato, situazioni eccezionali (svolgimento di esami in atto, adempimenti e aggiornamenti graduatorie, ecc.) o recupero debiti (nelle scuole secondarie di secondo grado). Può ottenere una proroga al 31 agosto chi ricopre un posto “vacante e disponibile”, che non abbia un titolare. E’ quindi indispensabile valutare sia la tipologia del posto da ricoprire che la natura del contratto. Di conseguenza, se i contratti che decorrono fino al 30 Giugno sono su posti non vacanti, questi potranno rendersi disponibili entro il termine ultimo del 31 Dicembre.

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