Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), compiti, nomina e responsabilità

Molto spesso si sente parlare del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a scuola. Di cosa si occupa questa figura? Quale compito svolge esattamente? Cerchiamo di chiarirvi ogni dubbio scoprendo insieme:

  • chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • quali compito svolge
  • chi nomina l’RLS
  • i casi di revoca dell’incarico
  • la durata della carica.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – è una figura che viene eletta dai lavoratori, entrando nello specifico, il compito di tale soggetto è principalmente quello di prendere parte ai protocolli di sicurezza negli istituti scolastici dove lavora insieme agli altri organi competenti. Il responsabile dei lavoratori intatti lavora a stretto contatto con il medico competente, l’RSPP ed a tutte le figure legate alla sicurezza della scuola.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a scuola

Analizziamo ora quali sono le mansioni che deve svolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno di una scuola. L’RLS ha l’obiettivo di controllare che la valutazione dei rischi venga messa in atto proprio per rispettare la salute dei lavoratori e della loro sicurezza fisica e mentale.

Il rappresentante per la sicurezza riceve una formazione specifica, e prendere parte a diversi corsi di aggiornamenti che vengono svolti durante l’anno. Per questo, vicino alle mansioni consultive che le vengono affidate, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve trovare in maniera autonoma interventi e programmi in materia di prevenzione, come ad esempio attività primo soccorso, prove di evacuazione dall’edificio, misure anti-incendio etc…

Fra i vari compiti dell’RLS troviamo non solo la gestione degli infortuni e delle malattie professionali ma anche la partecipazione attiva a tutti gli incontri di prevenzione e protezione come stabilito dall’articolo 35 del testo unico, nonché la possibilità di visitare qualsiasi luogo della scuola per verificare lo stato di sicurezza e agibilità.

Chi nomina l’RLS

In ogni istituto scolastico i lavoratori possono eleggere almeno un RLS, il numero varia in base al numero di dipendenti.

L’articolo 47 del decreto legislativo 81/08 stabilisce che in ogni azienda deve esserci una rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione. E’ importante sottolineare che sono i lavoratori a decidere il proprio rappresentante e non il datore di lavoro.

Quanti RLS a scuola?

In una struttura che contiene fino ad un totale di 200 dipendenti, l’RLS dev’essere almeno uno. Fino a 1000 lavoratori, si può arrivare a tre rappresentanti. Infine, se in un’azienda/scuola ci sono più di 1000 lavoratori, gli RLS possono arrivare a 6.

Verosimilmente a scuola ci sono 1 o 3 responsabili dei lavoratori per la sicurezza.

Durata in carica

La carica di RLS è di 3 anni, ma i lavoratori possono riconfermare il proprio rappresentante o cambiarlo dopo la scadenza della terza annualità. Qualora l’RLS che ha un mandato non più valido, dunque scaduto, esso potrà proseguire nel suo lavoro di rappresentanza, potrà infatti proseguire con le mansioni ed i compiti che ha la figura.

Questo succede per evitare che, per ritardi nella regolarizzazione del contratto, i lavoratori possano risultare privi della propria rappresentanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Segui tutte le news su Zoom Scuola

Seguici su Facebook, Twitter, Instagram e Telegram

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here