Il Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000 regolamenta le supplenze del personale ATA, si tratta appunto di un regolamento da seguire per il conferimento delle supplenze temporanee ed annuali, regolamenta anche le supplenze a livello provinciale e dalle graduatorie di circolo e di Istituto.
Articolo 1 – Disponibilità di posti e tipologia di supplenze
Articolo 2 – Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
Articolo 3 – Conferimento delle supplenze a livello provinciale
Articolo 4 – Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
Articolo 5 – Graduatorie di circolo e di istituto
Articolo 6 – Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
Articolo 7 – Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
Articolo 8 – Disposizioni finali e di rinvio
Regolamento per le supplenze ATA
Articolo 1 – Disponibilità di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell’ articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124,di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato,si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico; c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 6.
2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.
3. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie di cui all’articolo 2; per l’attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’art.2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l’inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio “tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all’articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all’assunzione ai sensi del citato articolo 587, comma 1.
5.L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all’articolo. 2, comma l; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all’articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall’interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque nei casi in cui siano presenti situazioni che possono pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto
Articolo 2 – Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri si utilizzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli, di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’articolo l, comma 4; per i collaboratori scolastici si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1 può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie, di cui al coma 1, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.
Articolo 3 – Conferimento delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell’ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede; c) graduatorie preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l’ordine, di priorità di cui al comma l. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all’articolo 2 in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l’ordine di priorità indicato.
3. L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
Articolo 4 – Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3.Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Articolo 5 – Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7 apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell’ordine, composta come segue:
a) Prima Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
b) Seconda Fascia: comprende:
1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatone di cui all’articolo 2 che, negli ultimi ,tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno 30 giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1 ), che erano inserito nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni.
c)Terza Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 2.
5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (Allegato n.1):
– A/I tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo;
– A/2 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;
– A/3 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere;
– A/4 tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.
6. Le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale.
7. L ‘aspirante a supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso,, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più province o a più di trenta istituti, comporta l’esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validità delle stesse.
8. Per coloro che figurano nelle graduatorie provinciali, di cui all’articolo 2, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione nelle suddette graduatone provinciali.
9. Durante il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.
10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia, e sempre nel limite
massimo complessivo ai cui al comma 7,da:
a) coloro che già figurano nelle graduatone della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previste;
b) coloro che già figurano nelle graduatone della medesima provincia e che intendono sostituire, fino ad un
massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
c) coloro che già figurano in graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza; d) coloro che non risultano inclusi in graduatone di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.
11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto in coda all’ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati tra loro secondo l’automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma 5.
13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all’albo della scuola, all’organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione su reclamo.
Articolo 6 – Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo. 1, comma l, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
4.Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo , assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.
Articolo 7 – Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
a) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’.articolo 2, per l’anno scolastico successivo;
2) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
b) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
2. Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto; a tempo indeterminato, che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comporta in via definitiva la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
4.Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato
Articolo 8 – Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni per l’attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano, le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
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