Speciale Graduatorie ad esaurimento, Graduatorie provinciali per le supplenze, Graduatorie di Istituto, tratto dal documento pubblicato da Uil scuola con tutti i chiarimenti sulle assegnazioni delle cattedre, le modalità e la rinuncia.
Speciale Graduatorie
Nello speciale graduatorie vedremo le GAE e le GPS che sono utilizzate per l’assegnazione delle seguenti tipologie di supplenze:
- supplenze annuali con scadenza 31 agosto ovvero per la copertura dei posti dell’organico
dell’autonomia (organico di diritto e di potenziamento) rimasti vacanti e disponibili dopo l’effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo. - supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30 giugno ovvero per la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.
Fanno parte di tali supplenze:
- la copertura di posti ad orario interi (18, 24 e 25 ore);
- la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore.
Per l’attribuzione di tali supplenze si utilizzeranno prioritariamente le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS.
Ricordiamo che la trasformazione delle graduatorie di istituto in provinciali (GPS) avrà come
conseguenza che il docente potrà essere convocato per supplenze in tutti gli istituti della provincia prescelta, al pari di ciò che avviene per le GAE.
Modalità delle convocazioni
Nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS l’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente (Ufficio scolastico Provinciale).
Le convocazioni possono essere svolte anche in modalità telematica. È consigliabile che gli
aspiranti si informino per tempo delle modalità di convocazione previste dall’Ufficio scolastico di riferimento.
Delega
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
Le graduatorie di istituto
Le graduatorie di istituto sono utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici per
l’attribuzione delle seguenti supplenze:
- supplenze al 30/6 o al 31/8 non coperte con lo scorrimento delle GAE e delle GPS.
- In via residuale: supplenze per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire
cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore). - sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (cosiddette “supplenze brevi”). Sono
comprese le supplenze per far fronte all’emergenza Covid-19. - supplenze temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili dopo il 31
dicembre (da assegnare direttamente “fino al termine delle lezioni”).
Modalità delle convocazioni
Le segreterie invieranno una email ai docenti interessati, contenente:
- dati relativi alla supplenza: data di inizio, durata, orario complessivo settimanale;
- il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- l’ordine di graduatoria in cui si colloca il convocato e rispettivo punteggio;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza;
- le indicazioni di tutti i recapiti per poter contattare la scuola.
Le segreterie delle scuole attraverso la procedura informatica di consultazione delle proprie
graduatorie, verificheranno lo stato occupazionale totale o parziale degli aspiranti, dopodiché convocheranno gli aspiranti che risulteranno essere nella condizione idonea ad accettare la convocazione.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Il dirigente scolastico dopo aver acquisito le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria in cui si colloca, ovviamente con un punteggio maggiore rispetto agli altri contestualmente convocati.
L’accettazione della supplenza da parte dell’aspirante destinatario, può avvenire anche
telematicamente, e la successiva presa di servizio deve avvenire entro il termine massimo di 24 ore.
Rinuncia proposta di assunzione
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento. Ciò vuol dire che rimane la possibilità di:
- Rinunciare al posto comune GAE e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GAE posto comune per diverso insegnamento e per il sostegno.
- Rinunciare al posto di sostegno GAE (anche se per incrocio graduatorie) e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GAE posto comune.
- Rinunciare al posto comune GPS e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GPS posto comune per diverso insegnamento e per il sostegno.
- Rinunciare al posto di sostegno GPS (anche se per incrocio graduatorie) e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GPS posto comune.
- Rinunciare al posto comune GAE e mantenere il diritto di essere convocati da posto comune GPS (anche se si tratta dello stesso insegnamento per cui si è rifiutata la nomina da GAE) e da posto di sostegno GPS.
- Rinunciare al posto di sostegno GAE e mantenere il diritto di essere convocati da posto di sostegno e posto comune GPS.
Naturalmente quanto specificato vale sia nel caso che la presenza nelle GAE e l’inserimento nelle GPS interessino la stessa provincia, sia nel caso interessino province diverse (presenza in GAE in una provincia e inserimento nelle GPS in altra provincia, anche per lo stesso insegnamento).
Per cui potrebbe anche accadere che la presenza in GAE e l’inserimento in GPS (anche per lo stesso insegnamento) interessino due province diverse e che l’aspirante possa avere, in ordine di tempo, prima la convocazione dalle GPS (provincia X) e successivamente la convocazione dalle GAE (provincia Y). Anche in questi casi qualunque rinuncia dalle GPS non fa venire meno il diritto di essere convocati dalle GAE secondo quanto detto finora.
GAE – GPS
La RINUNCIA ad una proposta di assunzione o l’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE:
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS per il medesimo insegnamento.
Rimane la possibilità:
- di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie (GAE e GPS) per diversi insegnamenti in cui si è utilmente inseriti;
- di ottenere incarichi dalle graduatorie di istituto, sia per il medesimo insegnamento per cui si è rifiutata la nomina che per eventuali altri insegnamenti per cui si è utilmente inseriti;
- per il docente che è presente nelle GAE e nelle GPS per il medesimo insegnamento (anche se nella stessa provincia): di ottenere l’incarico dalle GPS per il medesimo insegnamento per cui si è rifiutata la nomina dalle GAE e viceversa (qualora si abbia prima una convocazione dalle GPS e successivamente dalle GAE perché province diverse).
La MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
Rimane la possibilità: di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie (GAE e GPS) e dalle graduatorie di istituto solo per eventuali altri insegnamenti per cui si è utilmente collocati.
L’ABBANDONO DEL SERVIZIO comporta: la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
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