Le assenze per malattia dei docenti a tempo indeterminato e determinato: ecco un utile vademecum con le regole e i riferimenti normativi che disciplinano questo aspetto del personale docente scolastico.
Assentarsi a causa di malattia è un diritto del docente assunto con contratto sia a tempo determinato (precario) che a tempo indeterminato. Durante l’assenza egli mantiene ogni diritto relativo al suo stato contrattuale e nel contempo non viene meno ai relativi obblighi. Dal canto suo, l’Amministrazione scolastica è tenuta solo ad accertare che vi siano i presupposti per l’assenza a causa di malattia (e cioè la presenza di un’infermità e degli effetti invalidanti ad essa legati, anche se temporanei). Accertati questi, l’amministrazione non può negare al docente di assentarsi dal servizio.
Assenze per malattia docente: tempistica
L’assenza per malattia è fruibile per un tempo massimo di 18 mesi (584 giorni), che può essere continuo o frazionato in periodi diversi. In tal caso si procede a sommare tutti i periodi di assenza di cui il docente ha usufruito nel triennio che precede l’ultimo evento di malattia. Se si mantengono nel limite di 18 mesi, i periodi di assenza non incidono sul computo dell’anzianità di servizio, mentre vengono conteggiati interamente ai fini di aumenti di stipendio, progressione di carriera, trattamento previdenziale, TFR e per la maturazione delle ferie. I periodi di assenza per malattia non potranno essere computati per il compimento dell’anno di prova o di formazione cui sono tenuti ad adempiere i neo assunti in ruolo.
Dopo i primi diciotto mesi di assenza, che spettano per legge, il docente può chiedere un periodo di ulteriori 18 mesi se la malattia è particolarmente grave e invalidante, ma perde il diritto alla retribuzione. Pur non essendo retribuiti, i periodi di assenza successivi al 31.12.1996 possono essere riscattati ai fini pensionistici (lo ha stabilito il decreto legislativo n. 564 del 1996). L’ulteriore periodo di assenza della durata di 18 mesi può essere concesso previo accertamento delle effettive condizioni di salute del docente tramite l’organo sanitario preposto ad effettuare tali controlli.
Trascorso il periodo massimo concesso per usufruire dell’assenza per malattia, oppure in caso di accertamento medico che rilevi inidoneità permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro, il contratto di lavoro viene risolto: al docente in questo caso spetta un’indennità sostitutiva di preavviso. Se il docente, dopo la visita, viene ritenuto inidoneo all’insegnamento ma idoneo a svolgere altre mansioni, può essere collocato fuori ruolo (previa richiesta da presentare all’amministrazione scolastica) oppure utilizzato “in altri compiti”. Se il docente non provvede ad inoltrare richiesta di utilizzazione il contratto viene risolto in maniera definitiva. A fissare le regole e le disposizioni circa l’utilizzazione è il Direttore Scolastico Regionale, sulla base della normativa in materia.
Trattamento economico che spetta al docente in caso di malattia
L’art. 17 comma 8 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che al docente spetta l’intera retribuzione fissa mensile nei primi nove mesi del triennio, in aggiunta alla retribuzione professionale docenti (RPD), mentre viene escluso qualunque compenso accessorio; dal decimo al dodicesimo mese il docente può avere il 90% della retribuzione; dal 13° al 18° mese viene corrisposto il 50% della retribuzione.
Comunicazione dell’assenza per malattia
Il docente è tenuto a comunicare l’assenza per malattia all’istituto scolastico in cui svolge servizio entro (e non oltre) l’orario di lavoro del giorno in cui questa si verifica. Può farlo tramite telefono, telegramma, fax o altre vie che ritiene opportune, a tale proposito abbiamo uno speciale: malattia docenti: come e quando comunicarlo in segreteria. Il certificato medico che giustifica l’assenza deve essere spedito tramite raccomandata a/r entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia, comunicando nel contempo alla scuola di appartenenza anche la relativa prognosi. Questo serve all’istituto per convocare un eventuale supplente.
Visita fiscale: reperibilità e modalità di svolgimento
Le vigenti disposizioni di legge stabiliscono che, a partire dal primo giorno di malattia, venga effettuato il controllo da parte dell’organo sanitario competente (a meno che il docente non risulti ricoverato all’interno di un ospedale pubblico o privato). Se il docente, per qualsiasi ragione, durante il periodo di assenza per malattia, si trova in un luogo diverso da quello di residenza o di domicilio di cui l’amministrazione scolastica è a conoscenza, deve comunicare tempestivamente l’indirizzo per poterlo reperire.
La visita fiscale deve essere effettuata durante alcune ore della giornata (c.d. fasce di reperibilità), e cioè: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi le domeniche e i festivi. Dopo la visita, il medico incaricato è tenuto a redigere referto in triplice copia (due per la Asl e una per il docente). Il docente visitato dal medico è tenuto a riprendere servizio alla data fissata, oppure a produrre nuova certificazione a sostegno di un’eventuale prosecuzione del periodo di assenza.
Se il docente non viene reperito all’indirizzo comunicato all’amministrazione scolastica, il medico lascia un invito a presentarsi a visita ambulatoriale nel primo giorno successivo (non festivo). In caso di assenza del docente alla prima visita fiscale durante le fasce di reperibilità è prevista una perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia o per il minor periodo precedente alla seconda visita. In caso di assenza alla seconda visita fiscale vi è la perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e riduzione del 50% dello stesso per i giorni a seguire. La successiva visita ambulatoriale non serve a sanare l’assenza dal domicilio, ma ha lo scopo di certificare la malattia e la relativa durata della stessa, per cui la trattenuta sullo stipendio viene comunque effettuata.
La sanzione della “perdita del trattamento economico” non si applica se il docente non è reperibile per giustificati motivi (ad esempio l’essersi recato dal proprio medico per accertamenti urgenti e improcrastinabili). Sull’argomento la giurisprudenza di merito si è pronunciata con diverse sentenze.
Assenze per malattia docente a tempo determinato
Nel caso in cui le assenze per malattie siano richieste dai docenti assunti con contratto a tempo determinato (precari) interviene al riguardo la disciplina fissata all’art. 19 del CCNL del 29.11.2007. Nello specifico:
- I docenti assunti a tempo determinato per tutto l’anno scolastico o fino alla fine delle attività didattiche hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore ai nove mesi di assenza in un triennio. Nel primo mese di assenza la retribuzione è percepita per intero, nel secondo e terzo mese l’importo corrisposto viene decurtato del 50%. Per tutto il restante periodo di assenza non si ha diritto a percepire stipendio. Il triennio da cui partire per il computo dei periodi di assenza è quello della decorrenza del primo evento di malattia.
- I docenti assunti con contratti di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica sono soggetti alla medesima disciplina dei periodi di assenza che abbiamo visto sopra.
- I docenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, nei limiti del medesimo contratto, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di assenza che non deve superare i 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%.
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