Con l’ultima nota del ministero in merito alle disposizioni per il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2018/19 si danno importanti indicazioni ai Dirigenti Scolastici in merito al conferimento delle supplenze sino all’avente diritto.
Stop alle supplenze sino all’avente diritto
La nota specifica che per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
Presa di servizio
La nota specifica inoltre che è possibile differire la presa di servizio per tutti i casi contemplati dalla normativa come ad esempio maternità, malattia, infortunio, etc….
Proroga della supplenza
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Supplenze anche dopo i 36 mesi
La nota riporta l’attenzione anche sull’art. 4 bis della legge 9 agosto 2018, che ha abolito il divieto, di cui all’art. 1 comma 131 della legge 107, di attribuire supplenze annuali su posti vacanti e disponibili al personale sia docente, educativo ed ATA che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.
La nota
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