Supplenze ai docenti di sostegno, cosa dice la normativa

Luigi Strada

La figura del docente di sostegno all’interno della comunità scolastica è particolare: di conseguenza, la legge fissa alcune regole precise per disciplinarne il ruolo e la funzione.

La normativa ministeriale interviene, ad esempio, nei casi di supplenze ai docenti di sostegno, stabilendo alcuni principi che ne limitano la possibilità ai soli “casi eccezionali”. Esaminiamola nello specifico.

Supplenze ai docenti di sostegno

Linee Guida Miur sulle supplenze ai docenti di sostegno

Nella circolare Miur n. 4274 del 4 agosto 2009 che fissa “le linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni disabili” si legge che il docente di sostegno deve essere utilizzato solo per funzioni che siano in stretta connessione con il progetto di integrazione. Supplire un altro docente della stessa classe in cui risulta contitolare o di un’altra gli impedirebbe in concreto di focalizzarsi sul progetto e portarlo avanti con efficacia.

Nota ministeriale n. 9839 del 2010

Concessa una deroga al principio della non utilizzabilità dei docenti per supplenze: il Miur nella nota n. 9839 del 2010 stabilisce la possibilità di procedere se vi sono “casi eccezionali non altrimenti risolvibili

Supplenza dei docenti di sostegno: inadempimento contrattuale

L’Ambito Territoriale di Milano ci tiene a mettere in risalto un altro aspetto concernente le supplenze ai docenti di sostegno. Il ruolo del docente di sostegno consiste principalmente nel fornire supporto all’alunno disabile, anche quando il docente curricolare non è presente. Se il docente di sostegno viene utilizzato come supplente viene meno questa funzione principale e si verifica un vero e proprio inadempimento contrattuale (in quanto costretto ad interrompere il progetto di integrazione). Questo succede anche qualora il docente di sostegno venga chiamato a sostituire il collega curricolare all’interno della medesima classe in cui svolge servizio.

Leggi anche: Come richiedere l’insegnante di sostegno

Normativa puntualmente disattesa?

Anche se il Ministero della Pubblica Istruzione è intervenuto più volte sulla questione precludendo la possibilità ai docenti di sostegno di effettuare supplenze, nella realtà la normativa non sempre viene applicata come dovrebbe. Sono abbastanza frequenti i casi di docenti che vengono chiamati a fare supplenze in altre classi e di fatto lasciano da solo l’alunno disabile a loro assegnato, e anche di docenti che svolgono supplenza nella stessa classe in cui si trova l’alunno disabile che sta seguendo.

Sia nell’uno che nell’altro caso il progetto di integrazione si interrompe e questo pregiudica l’efficacia della programmazione didattica nei confronti dell’alunno disabile.

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