In seguito all’applicazione del CCNL 2016-18 (che ha provveduto ad aggiornare le funzioni di Gestione della carriera del personale scolastico), il MIUR ha emesso in data 7 Dicembre 2018 la nota n. 2422, a cui tutte le segreterie scolastiche dovranno attenersi d’ora in poi. L’argomento trattato nella recente nota del Ministero è la ricostruzione della carriera.
Singoli titoli valutabili per la ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera è un’operazione abbastanza complicata che va fatta dalle segreterie scolastiche nei tempi opportuni, sotto la guida dei docenti e del personale ATA. La ricostruzione di carriera infatti si prescrive dopo 10 anni dall’immissione in ruolo, mentre dal punto di vista strettamente economico essa decorre a partire dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. Ai fini di una corretta ricostruzione della carriera è necessario essere in possesso di alcuni titoli
Servizi prestati per un minimo di 180 giorni
Sono valutati ai fini della ricostruzione di carriera i servizi prestati per un minimo di 180 giorni durante anno scolastico nelle scuole statali (in possesso di titolo di studio idoneo), e anche quelli prestati da docenti o personale ATA dal 1° Febbraio fino al termine delle attività scolastiche o scrutini (che vengono considerati alla stregua di un intero anno);
Servizi nelle scuole paritarie
Servizi prestati nelle scuole primarie o secondarie paritarie, sia in Italia che all’estero;
Servizio di leva
Viene valutato il servizio di leva soltanto se in corso di svolgimento alla data del 31 Gennaio 1987 o successivamente. Se svolto in data anteriore a questa il servizio è valido ai fini della ricostruzione di carriera solo se ricoperto da nomina;
Servizi pre-ruolo
I servizi pre-ruolo sono validi dal punto di vista giuridico ed economico per i quattro anni antecedenti l’assunzione in ruolo e per i 2/3 del periodo seguente. La parte restante (circa 1/3) viene riconosciuta solo ai fini economici.
Servizi svolti negli enti locali
Servizi svolti nella scuola primaria degli enti locali (se di ruolo), nelle scuole d’infanzia degli enti locali (di ruolo e non di ruolo), se assunti a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia e primaria;
Altri servizi svolti
- Servizi effettuati come professore con incarico o nel ruolo di assistente presso le sedi universitarie;
- Servizi di insegnamento svolti su posti di sostegno, se si è in possesso dei titoli idonei per essere ammessi alle prove del concorso a cattedra;
- Servizio civile sostitutivo di quello militare (D.L. 297/1994);
Qualsiasi servizio qui elencato, per essere valido, dovrà essere stato svolto senza alcun demerito, in possesso dei titoli di studio idonei e regolarmente retribuiti.
Segui tutte le news su Zoom Scuola