Comunicato stampa Anief sull’utilizzo del registro elettronico, da parte del personale docente, come strumento essenziale per lo svolgimento della didattica a distanza.
Utilizzo del registro elettronico ai tempi della Didattica a Distanza
“Strumento essenziale per lo svolgimento della didattica a distanza, ma inutile se richiesto dal dirigente scolastico per registrare le ore di lavoro domiciliare degli insegnanti o la presenza degli alunni alle video conferenze durante la sospensione delle lezioni” per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
Preme ritornare ancora una volta sull’uso e utilizzo del registro elettronico. Sorprende, infatti, che ancora oggi ci siano situazioni, per fortuna poche, in cui il Dirigente Scolastico chieda ai docenti di “firmare” ogni giorno il registro elettronico principalmente per attestare la “presenza” a lavoro secondo l’orario tradizionale o, peggio, restare davanti al computer a operare per la didattica a distanza nelle ore e nelle classi secondo l’orario lavorativo in presenza.
Ricordiamo che il Contratto collettivo nazionale vigente obbliga il solo personale Ata alla rilevazione della presenza a scuola mediante procedure elettroniche e informatiche. Per i docenti la rilevazione della presenza è indicata con l’apposizione della firma sul registro di classe, in cui sono rilevate anche le assenze e presenze degli alunni. Nella situazione attuale, però, tale adempimento, sia per alunni sia per i docenti, non è amministrativamente attuabile in quanto non vi è la presenza oggettiva nella scuola di alcun soggetto.
Le note ministeriali
La nota n. 388 del 17 marzo del Ministero dell’Istruzione, che dà indicazioni sulla didattica a distanza, richiama l’uso del registro elettronico non come strumento di controllo dell’operato dei docenti e di attestazione di “presenza” a lavoro secondo il proprio orario in presenza, bensì come strumento didattico per la “trasmissione ragionata di materiali didattici” e “di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente”. Inoltre, continua la nota, “occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso”.
Nella stessa direzione la nota n. 278 del 6 marzo scorso. In essa viene ribadito che “le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti”.
“È bene puntualizzare – afferma il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – alcuni aspetti, a nostro avviso fondamentali sull’uso del registro elettronico e sui doveri e obblighi di qualsiasi natura, contrattuale e di legge, da parte dei docenti sul suo utilizzo. Come è noto le scuole italiane non sono state chiuse ma si è realizzata la sola sospensione dell’attività didattica e i docenti sono impegnati, con professionalità e abnegazione, a continuare nel loro ruolo di educatori e formatori con nuove modalità, a distanza, indirizzati dal Ministero dell’Istruzione. Ad oggi però nessun decreto, circolare, nota ministeriale o Faq ministeriale impone ai docenti l’obbligo della firma sul registro elettronico rispettando l’orario di lezione che si aveva in presenza. Né indica tale firma come attestazione amministrativa di presenza del lavoro giornaliero di ogni docente. Ogni richiesta diversa è mortificante per i docenti e completamente inutile didatticamente”.
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