Visite specialistiche, permessi per personale ATA e docenti 

Flavia

Per le visite specialistiche al personale ATA è stata ufficialmente introdotta una norma apposita nel CCNL scuola 2016-2018, mentre per quanto concerne le visite specialistiche per docenti quest’ultimi possono tranquillamente prendere un giorno di malattia non soggetto a visita fiscale.

Visita specialistica e permessi utilizzabili dai docenti

Un docente che per causa di forza maggiore deve mancare da scuola per una terapia, esami diagnostici o visita specialistica può senza alcun problema domandare, stando ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola 2006/2009, un solo giorno di malattia dove deve tassativamente specificare la non presenza a casa nelle consuete fasce di reperibilità dedicate alla visita fiscale.

E’ bene evidenziare che per l’assenza del docente per malattia e conseguenti visite il permesso viene giustificato tramite la presentazione di una apposita attestazione, rilasciata rigorosamente dalla struttura medica o dal dottore, che hanno provveduto a svolgere la visita o prestazione.

Visite specialistiche

Tra l’altro è fondamentale evidenziare che l’assenza del docente per una visita e il conseguente giorno di malattia, è soggetto ad un trattenuta stipendiale, parliamo di circa 5 massimo 9 euro, il tutto dipende in particolar modo dalla classe stipendiale.

Visita specialistica e permessi utilizzabili dal personale ATA

E’ importante sottolineare che con il CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, è stata implementata una norma apposita per quanto concerne le possibili assenze per terapie, visite o altro tipo di prestazioni per il personale ATA.

E’ stato chiarito che ai dipendenti ATA, (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico) viene riconosciuto il permesso per l’espletamento a qualsiasi visita, utilizzabili su base sia oraria che giornaliera, nella misura massima di circa 18 ore per anno scolastico.

Tali permessi per assenza per malattia comportano ad una decurtazione economica, se il tecnico di laboratorio, l’assistente amministrativo ecc… dovesse prendere la decisione di prendere un permesso orario per una visita, piuttosto che una giornata per intero, allora tali permessi orari non risultano essere soggetti a decurtazioni del trattamento economico previsto per assenza per malattia nei primi 10 giorni.

In conclusione, se dovesse presentarsi il consueto controllo da parte del medico legale, l’assenza del soggetto viene giustificata tramite una normale attestazione di presenza presso la struttura dove è stata svolta la visita. Nel caso si parli di dipendenti che, per patologie gravi, devono periodicamente sottoporsi a dei mirati controlli, basta una certificazione unica, anche cartacea, del dottore curante che vada ad attestare l’esigenza di visite specialistiche o altro che impediscano di lavorare, secondo calendari o cicli stabiliti.

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